requisiti per l'ammissione al concorso per esami

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso per esami1.Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell' anzianita' minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a)i magistrati amministrativi e contabili;
b)i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c)i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d)gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e)i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f)gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; (5)
g)coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h)i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i)i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l)i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un , corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. ((8))2.Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei
nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c)possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre 2010 n. 296 (in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 73, comma 11-bis) che "L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio".
Entrata in vigore il 24 giugno 2014

Sentenze196


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2024-04-10, n. 202403269
    Provvedimento:
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    • abilitazione forense·
    • analogia tra esperienze professionali·
    • anzianità professionale·
    • attività documentate presso studi professionali·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • concorso pubblico·
    • esclusione da concorso·
    • graduatoria di merito·
    • improcedibilità del ricorso·
    • iscrizione all'Ordine degli Avvocati·
    • principio del favor partecipationis·
    • requisiti di partecipazione

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-12, n. 202403354
    Provvedimento:
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    • esclusione dai concorsi pubblici·
    • giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato·
    • giurisprudenza in materia di esclusione dai concorsi per uso di stupefacenti·
    • interpretazione delle norme sulla privacy·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • principio di legalità e retroattività delle norme·
    • principio di responsabilità personale·
    • requisiti di moralità e condotta per l'ammissione ai concorsi pubblici·
    • sospensione feriale dei termini processuali·
    • uso di sostanze stupefacenti

  • 3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-12-15, n. 202216920
    Provvedimento:
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    • art. 26 legge 53/1989·
    • art. 6 d.lgs. 199/1995·
    • art. 97 Cost.·
    • compensazione delle spese processuali·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • giurisprudenza sulla valutazione della condotta morale·
    • principi di buon andamento e trasparenza·
    • requisiti di ammissione ai concorsi pubblici·
    • tutela della privacy·
    • valutazione della condotta morale

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202401619
    Provvedimento:
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    • art. 29 D.Lgs. n. 116 del 2017·
    • delibera del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • differenza tra magistrati onorari e magistrati ordinari·
    • diritti dei lavoratori·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • illegittimità costituzionale·
    • legittimità dei decreti ministeriali·
    • principio del concorso pubblico·
    • procedura di conferma dei magistrati onorari·
    • ricorso abusivo a successione di contratti a tempo determinato·
    • stabilezza dei magistrati onorari·
    • trattamento economico dei magistrati onorari·
    • tutela dei diritti pregressi

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-24, n. 202315735
    Provvedimento:
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    • Art. 97 Cost.·
    • Buon andamento amministrazione·
    • Diritto al lavoro·
    • Discrezionalità legislatore·
    • D.lgs. 160/2006·
    • Esclusione concorso magistratura·
    • Imparzialità amministrazione·
    • Limite partecipazioni concorso·
    • Motivazione provvedimenti amministrativi·
    • Tre volte non idoneo
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