Art. 46.(( (Temporaneita' delle funzioni semidirettive) ))((1.Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato puo' essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
2.Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.))
2.Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.))
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202302455Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- carenza di istruttoria·
- condizionamenti e rapporti correntizi·
- conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi·
- contraddittorietà della motivazione·
- eccesso di potere·
- indipendenza e imparzialità della magistratura·
- motivi di annullamento degli atti amministrativi·
- procedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- sindacato del giudice amministrativo·
- trasferimento d'ufficio ex art. 2 R.D. n. 511/1946·
- tutela dei diritti della personalità·
- valutazione dei magistrati·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibere amministrative·
- art. 194 r.d. 30.01.1941, n. 12·
- art. 50 d.lgs. 160/2006·
- art. 6 d.lgs. 155/2012·
- art. 97 Cost.·
- assegnazione degli incarichi direttivi·
- autotutela amministrativa·
- collocamento fuori ruolo·
- disciplina del fuori ruolo·
- legge 241/1990·
- legittimazione soggettiva·
- principio di imparzialità della pubblica amministrazione·
- riforma della magistratura·
- valutazione comparativa dei candidati
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405404Provvedimento:Leggi di più...- conferma incarichi direttivi e semidirettivi·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- giudizio del TAR·
- indipendenza e imparzialità dei magistrati·
- motivazione delle decisioni amministrative·
- procedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- sospensione delle funzioni direttive·
- trasferimento ambientale·
- tutela dei dati personali·
- valutazione della professionalità dei magistrati
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300907Provvedimento:Leggi di più...- art. 37 Testo Unico sulla Dirigenza·
- art. 79 T.U. Dirigenza·
- art. 92 T.U. Dirigenza·
- autogoverno giudiziario·
- condanna disciplinare·
- conferma di incarico direttivo·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- procedimento disciplinare·
- sviamento di potere·
- trasferimento d'ufficio·
- valutazione della professionalità·
- violazione art. 2, 3, 5, 9, 12 e 13 d.lgs. 109/2006·
- violazione art. 37 T.U. 2015·
- violazione art. 84 T.U. Dirigenza