trasporti abusivi

Art. 46. Trasporti abusivi

Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000. ((9)) Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
---------------AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, N. 507 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) che "nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.""
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
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