norme comuni

Art. 6. Norme comuni1.Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
2.Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3.Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4.Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5.I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6.Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
((6-bis.Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti))((5))7.Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

-----------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 52) che "Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015
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