condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' di commercio all'ingrosso

Art. 66. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di attivita' di commercio all'ingrosso1.La distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari e' subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione, dalla provincia autonoma o dagli organi da essi individuati.
2.Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, e' subordinata al possesso da parte del richiedente, dei seguenti requisiti generali:
a)non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
b)sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
c)disponga di locali, di installazioni e di attrezzature idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
d)disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purche' l'attivita' da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.
3.Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e' allegata la seguente documentazione:
a)una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
b)il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui al comma 2, lettera d);
c)la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 2, lettera d), con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
d)una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente attive che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c),e)e f).
4.Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso sia effettuato in piu' magazzini con sedi diverse, le autorizzazione di cui al comma 1 devono essere richieste per ognuno di essi.
Nota all'art. 66:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari».
Entrata in vigore il 26 maggio 2006

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