Regolamento-art. 4
Art. 4.
L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso per la parte relativa a ciascuna provincia, e' conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MARZO 2010, N. 66))