Regolamento-art. 54


Art. 54.


Secondo la qualita' e l'importanza del contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso le Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario ed in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa.

Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

((Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000))

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione.

E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, si nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.
Entrata in vigore il 10 luglio 1956

Sentenze27

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi