Regolamento-art. 3


Art. 3.


L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni.

L'inventario di tali beni e' fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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