dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali

Art. 26. Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali1.La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.
2.Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.
3.Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
4.Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica puo' essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5.Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.
6.Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.
7.Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993.
8.La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.
Entrata in vigore il 8 giugno 1992
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