(ammissione).

Art. 2. (Ammissione).1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
8.Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Entrata in vigore il 16 maggio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi