Art. 3.(( (Contenuto ed esito dell'esame). ))((1.L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del candidato.
2.L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
3.I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4.Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5.La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
6.A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla commissione.
7.Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9.Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi. ))
Entrata in vigore il 13 gennaio 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi