Art 9

Art. 9.

Misure ((di accoglienza))1.Per le esigenze ((di accoglienza)) e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi ((di accoglienza)) istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima.
((1-bis.Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39))2.La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3.Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4.Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui territorio e' situato il centro ((di accoglienza)) e sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)).
4-ter.La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita', anche ai fini ((del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis)) e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
Entrata in vigore il 5 maggio 2023

Sentenze129


  • 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-25, n. 202200444
    Provvedimento:
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    • art. 20 direttiva 2013/33/UE·
    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • comportamenti del richiedente asilo·
    • Direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • mancata presentazione nella struttura di accoglienza·
    • normativa europea in materia di accoglienza·
    • orientamento giurisprudenziale·
    • regolamentazione delle strutture di accoglienza·
    • regolamento delle spese di lite·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • trasferimento dei richiedenti asilo·
    • usucapione delle misure di accoglienza·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202300766
    Provvedimento:
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    • art. 23 d.lgs. n. 142 del 2015·
    • attività vincolata e potere discrezionale·
    • compensazione delle spese·
    • eccesso di potere·
    • garanzie procedimentali·
    • mancata comunicazione di avvio del procedimento·
    • onere motivazione del provvedimento amministrativo·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990

  • 3. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202200493
    Provvedimento:
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    • accoglienza dei richiedenti asilo·
    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • difetto di istruttoria·
    • direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • trasferimento dei richiedenti asilo·
    • violazione di legge

  • 4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202200500
    Provvedimento:
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    • accoglienza dei richiedenti asilo·
    • art. 23 D.Lgs. n. 142/2015·
    • direttiva europea 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • improcedibilità del ricorso·
    • misure di accoglienza·
    • obbligo di ottemperanza alle disposizioni amministrative·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di contrattualizzazione dei servizi pubblici·
    • recessività dell'interesse del migrante·
    • regolamento delle strutture di accoglienza·
    • revoca dell'accoglienza temporanea·
    • sospensione cautelare·
    • trasferimento dei migranti·
    • violazione di legge

  • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-07-01, n. 202401680
    Provvedimento:
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    • annullamento decreto prefettizio·
    • art. 14 decreto legislativo 142/2015·
    • art. 35 bis decreto legislativo 25/2008·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • art. 9 decreto legislativo 142/2015·
    • cessazione delle misure di accoglienza·
    • misure di accoglienza·
    • rigetto domanda di protezione internazionale·
    • sospensione efficacia esecutiva del provvedimento·
    • sospensiva nel giudizio ordinario·
    • violazione art. 23 decreto legislativo 142/2015
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