lavoro e formazione professionale

Art. 22. Lavoro e formazione professionale1.Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente.
2.Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018
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