Art. 23.((Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza))1.Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a)mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b)mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c)presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d)accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)).
((2.Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui e' accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facolta' di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle seguenti misure:
a)esclusione temporanea dalla partecipazione ad attivita' organizzate dal gestore del centro;
b)esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c)sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12))((2-bis.Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale))3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
((4.Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti))5.Il provvedimento di ((riduzione o)) revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi' al gestore del centro. Avverso il provvedimento ((...)) e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6.Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7.Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.
Entrata in vigore il 5 maggio 2023

Sentenze+500


  • 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-10-20, n. 202300952
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento·
    • eccesso di potere·
    • insuffiente istruttoria·
    • insuffiente motivazione·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione cautelare·
    • spese compensate·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione art. 3, 24 e 97 Cost.·
    • violazione del giusto procedimento·
    • violazione del procedimento art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • violazione di legge·
    • violazione L. 241/1990

  • 2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-03, n. 202400023
    Provvedimento:
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    • abbandono del centro di accoglienza·
    • art. 23 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142·
    • art. 7 l. 241/90·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • difetto di istruttoria e carenza di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • principio di proporzionalità·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • spese legali

  • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-24, n. 202317510
    Provvedimento:
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    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale·
    • illogicità e discriminatorietà della motivazione·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • oscuramento delle generalità·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il provato·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione cautelare·
    • spese di lite·
    • violazione art. 7 l. 241/1990

  • 4. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-25, n. 202300770
    Provvedimento:
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    • abuso di potere·
    • art. 20 Direttiva Europea n. 33/2013·
    • carenza di istruttoria e motivazione·
    • condizioni materiali di accoglienza·
    • diritti dei richiedenti protezione internazionale·
    • disapplicazione art. 23, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 142/2015·
    • esecuzione delle sentenze amministrative·
    • mancata traduzione del provvedimento·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 21-octies l. n. 241 del 1990·
    • violazione art. 23 d.lgs. n. 142 del 2015·
    • violazione art. 24 Cost.·
    • violazione art. 2 t.u. immigrazione·
    • violazione art. 3 d.lgs. n. 142 del 2015·
    • violazione art. 7 l. n. 241 del 1990

  • 5. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200452
    Provvedimento:
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    • art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • direttiva 2013/33/UE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa in materia di accoglienza·
    • mancata presentazione presso la struttura assegnata·
    • normativa sull'accoglienza dei richiedenti asilo·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • trasferimento in altra struttura di accoglienza·
    • violazione di legge
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