Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi pnrr
Art. 1.Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR1.Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi', prevedere, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo articolo 8 ((del decreto-legge n. 77 del 2021)), anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali adottati ((...)) ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, (( lettera e), )) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di missione.
2.Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3.Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma ((...)) si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4.Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b)all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati ((,)) sulla base della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ((del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)). Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((del)) 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
c)l'articolo 3 e' abrogato;
d)all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «((e del Tavolo)) permanente» sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' ((sostituita)) dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;
e)all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, ((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni)) di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un ((numero di posizioni)) dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' ((assegnate)) al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, ((sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio)) del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, ((di)) comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. ((Per gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4)). L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al ((comma 2)) si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
f)all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «((con amministrazioni pubbliche e))»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi ((del)) PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento ((per la rendicontazione e il controllo)) del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.».
((f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale")).
5.Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in ((euro 549.980)) per l'anno 2023 e in ((euro 659.980)) annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del ((programma "Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».
2.Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3.Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma ((...)) si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4.Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b)all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati ((,)) sulla base della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ((del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)). Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((del)) 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
c)l'articolo 3 e' abrogato;
d)all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «((e del Tavolo)) permanente» sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' ((sostituita)) dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;
e)all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, ((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni)) di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un ((numero di posizioni)) dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' ((assegnate)) al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, ((sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio)) del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, ((di)) comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. ((Per gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4)). L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al ((comma 2)) si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
f)all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «((con amministrazioni pubbliche e))»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi ((del)) PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento ((per la rendicontazione e il controllo)) del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.».
((f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale")).
5.Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in ((euro 549.980)) per l'anno 2023 e in ((euro 659.980)) annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del ((programma "Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».