(riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)
Art. 14.(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)1.(( Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie)).
2.Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.
3.Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento.
5.Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale.
6.Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
2.Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.
3.Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento.
5.Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale.
6.Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.