(incentivi finanziari per le attivita' produttive)

Art. 9.(Incentivi finanziari per le attivita' produttive)1.Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a)ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;
b)dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonche' di centri di ricerca;
c)contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;
d)favorire l'occupazione.
2.Per i fini e con le modalita' di cui al precedente comma il CIPI provvede:
a)a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;
b)a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;
c)ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.
3.Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalita' e procedure, in conformita' alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:
a)ai settori produttivi agevolabili;
b)ai servizi reali, destinati al sostegno delle attivita' produttive da ammettere alle agevolazioni;
c)all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;
d)alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;
e)all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella "Relazione generale sulla situazione economica del paese".
4.I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.
5.Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.
6.Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonche' quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a piu' imprese e anche se realizzati all'estero, purche' riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.
7.Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono cosi' modificati:
a)fino a 7 miliardi: 40 per cento;
b)sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
c)per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
8.Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e' soppresso.
9.Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' cosi' fissato:
a)per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;
b)per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.
10.Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.
11.Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformita' previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.
12.L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, e' estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonche' la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.
13.La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, puo' essere esercitata anche dalle altre societa' iscritte in un albo speciale con le modalita' fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14.Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalita' da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
15.Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilita' finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.
16.Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, e' data facolta' di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.
17.Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.
18.Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.
19.Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.
20.All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: "per le quali sia gia' stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti", sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: "per le quali sia gia' stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti".
21.Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attivita' industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresi', alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
22.A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalita' e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 9, comma 1:
Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 2:

La legge n. 308/1982 reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Nota all'art. 9, comma 4:
Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 63. (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali). - Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattuazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire (v. pero' art. 9, comma 8, della legge qui pubblicata) di investimenti in impianti Fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.
Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi (v. pero' art. 9, comma 8, della legge qui pubblicata).
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
a) e' autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.
La misura del finanziamento a tasso agevolato e fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.
Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.
Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di ceti al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico.
Art. 69. (Contributi in conto capitale). - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo.
In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.
Il contributo in conto capitale da cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici" settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI si proposta del Ministro pei gli intervalli straordinari nel Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazioni, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione resistente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAI.
Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriali.
Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.
La concessione dei contributi in conto capitale e subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.
L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalia concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
La Cassa per il Mezzogiorno e autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria ENAPI).
Alla concessione in del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonomi di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento o di col all'art. 24 del presente testo unico.
Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI. a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico.

Nota all'art. 9, comma 7:
Il testo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 8:
Il testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 10:
Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 11:
Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nella nota all'art. 9, comma 4.
Il testo dell'art. 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1980, n. 10, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, e' il seguente:
"Art. 72. (Procedure per l'ammissibilita' alle agevolazioni).
L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 30 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 69, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI. sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonche' della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito.
Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita', nel quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche' gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.
Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati.
Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.
Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.
Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno".
Il testo coordinato dell'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976 (Provvedimenti urgenti in favore dell'industria e dell'artigianato), e' il seguente:
"Art. 3. - Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non, esprime la propria valutazione di difformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima.
Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma".

Note all'art. 9, comma 12:
Il testo dell'art: 1 del decreto-legge n. 389/1982 (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), limitatamente alla parte che si riferisce all'anticipazione di contributi in conto capitale (commi sesto, settimo, ottavo e nono), e' il seguente:
"La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, in deroga all'art. 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti dai processi di ristrutturazione - indicate dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci e i trenta miliardi di lire l'anticipazione di cui al precedente comma e' corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.
L'anticipazione e' concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata.
Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positiva".
Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, e' il seguente:
"Art. 70. (Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca). - Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.
La concessione del contributo di cui al comma precedente e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche' il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente e' subordinata:
a) al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita' specifica della ricerca.
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente, articolo e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".

Note all'art. 9, comma 13:
Per il testo dell'art. 83, primo comma, del testo unico delle leggi i sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21.
Per il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nelle note all'art. 9, comma 12.

Nota all'art. 9, comma 14:
Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 15:
Il testo dell'art. 33 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), come modificato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' il seguente:
"Art. 33 (Credito all'artigianato). - La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".

Nota all'art. 9, comma 20:
Il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 23/1979 (Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11. - Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia gia' stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 1 dicembre 1971, n. 1101 e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, puo' essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificato dal precedente art. 2, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.
I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti".

Nota all'art. 9, comma 21:
Il testo dell'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, e' il seguente:
"Art. 83 (Norme concernenti la locazione finanziaria di attivita' industriale). - La societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Societa' finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalita' fissati dal CIPI.
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63:

Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in corto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilita' del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.
L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente e' determinato ad un tasso di attuazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.
La societa' locatrice di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.
Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della Societa' finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria e sciolto e la societa' locatrice di cui al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purche' essi rimangono nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.
Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.
Il contratto di locazione finanziaria e' soggetto all'imposta fissa di registro di L. 5.000.
Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette societa' apposite convenzioni.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale".

Note all'art. 9, comma 22:
La legge n. 517/1975 reca disposizioni in materia di credito agevolato al commercio. L'art. 6 della medesima legge istituisce il fondo per il finanziamento delle agevolazioni recate dalla legge e detta norme relative alla gestione del fondo affidata ad un apposito comitato.
Il testo degli articoli 60 (come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91) e 61 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, e' il seguente (per il testo dell'art. 69 v. nella nota 9, comma 4):
"Art. 60 (Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale). - La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.
Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.
Le imprese di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 75, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.
Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.
Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.
Art. 61 (Determinazione dei lassi agevolati). - Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto ai 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge stessa, e' pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.
Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo che e' elevata da tre a cinque anni".
Entrata in vigore il 2 settembre 1986
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