Art 8
Art. 8.
I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.
Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.
Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.
I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.
Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.
Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.
1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-09-12, n. 202302641Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 legge 164/1975·
- art. 1 legge 77/1963·
- Cassa Integrazione Guadagni·
- compensazione delle spese di causa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza sulla CIGO·
- integrazione salariale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- non imputabilità delle cause della crisi·
- onere della prova·
- requisiti per la concessione della CIGO·
- sospensione dell'attività lavorativa·
- temporaneità della crisi·
- violazione di norme sull'integrazione salariale
2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201900836Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento INPS·
- art. 34, comma 4, codice del processo amministrativo·
- art. 8, comma 2, legge n. 427/1975·
- contributo addizionale·
- integrazione salariale·
- integrazione salariale ex art. 1 legge 6 agosto 1975 n. 427·
- riconoscimento del diritto all'integrazione salariale·
- risarcimento del danno·
- sospensione dei lavori·
- sospensione oggettivamente non evitabile
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-11-12, n. 201907758Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- diniego di CIGO·
- eccesso di potere·
- forza maggiore·
- integrazione salariale ordinaria (CIGO)·
- interpretazione normativa art. 1 L. 164/1975·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- non imputabilità all'imprenditore·
- responsabilità del committente·
- transitorietà della sospensione dell'attività produttiva
4. TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901527Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazioni per lo smaltimento dei materiali di risulta·
- carenza di interesse·
- Cassa integrazione guadagni (CIG)·
- convenzione di appalto·
- disparità di trattamento·
- erronea valutazione dei fatti·
- improcedibilità del ricorso·
- non imputabilità al datore di lavoro·
- onere della prova·
- responsabilità dell'appaltatore·
- sospensione dell'attività produttiva·
- violazione di norme di legge·
- vizio del procedimento