Art 9

Art. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
((Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia))
Entrata in vigore il 27 luglio 1991

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