(razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)

Art. 28.(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)1.L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' soppressa e il predetto articolo 4 e' abrogato.
2.Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
b)all'articolo 52, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";
c)all'articolo 52, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d)all'articolo 53, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";
e)all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" e' sostituito dal numero "16";
f)la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla seguente:
"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000";
g)all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";
h)all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".
3.All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
4.L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e' abrogato.
5.I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere ((calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004)).
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)).
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)).
11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Entrata in vigore il 2 ottobre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi