(disposizioni in materia di base imponibile irap)

Art. 16.(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)1.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b)all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";
c)all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";
d)all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;
e)all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola: "2000" e' sostituita dalla seguente: "2003".
2.Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2001

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