(previdenza giornalisti)

Art. 76.(Previdenza giornalisti)1.L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2.L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2001

Sentenze29

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi