(efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

Art. 1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).1.All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;b)nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";c)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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