(trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).

Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).1.Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2.Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3.Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4.Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 5.Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Entrata in vigore il 13 novembre 2012

Sentenze107


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-13, n. 202402452
    Provvedimento:
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    • art. 319-quater c.p.·
    • art. 4 legge 97/2001·
    • bilanciamento di valori costituzionali·
    • condanna penale·
    • delitti tentati·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza penale·
    • induzione indebita a dare o promettere utilità·
    • interpretazione normativa·
    • misure cautelari amministrative·
    • principio di tassatività delle misure di sicurezza·
    • sospensione cautelare dal servizio·
    • sospensione obbligatoria dal servizio

  • 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-01-05, n. 202400238
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    • condanna penale·
    • destituzione da pubblico impiego·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione art. 9, comma 6, d.p.r. n. 737/1981·
    • motivi disciplinari·
    • principio di buon andamento e imparzialità·
    • procedimento disciplinare·
    • sospensione cautelare·
    • spese processuali·
    • termine di decadenza per sanzioni disciplinari·
    • violazione dei doveri del pubblico ufficiale

  • 5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300606
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    • art. 27 Costituzione·
    • art. 653 c.p.p.·
    • carenza di istruttoria·
    • comminazione della sanzione disciplinare·
    • condanna penale·
    • eccesso di potere·
    • efficacia extrapenale del giudicato penale·
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    • motivazione del provvedimento disciplinare·
    • perdita del grado per rimozione·
    • principio del giusto procedimento·
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    • principio di proporzionalità·
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    • proporzionalità e gradualità della sanzione·
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    • sanzione disciplinare·
    • travisamento dei presupposti
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