(contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
Art. 22.(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)1.Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche' alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2.All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3.Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4.I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalita' pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5.Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6.All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro".
2.All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3.Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4.I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalita' pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5.Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6.All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro".
Sentenze • 3
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2. Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 110Provvedimento: N. R.G. 12436/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Lucia De Bernardin; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12436/2022 PROMOSSA DA CH IS, (C.F. [...]), domiciliato in VIA AUGUSTO PAPERI 11 ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI LUIGI giusta procura in atti. ATTORE CONTRO IT MU con sede legale a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, partita IVA n. 02525520223 - in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO CONVENUTA E FEDERICO MANCINI CONVENUTO CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI …Leggi di più...
3. Trib. Milano, sentenza 19/08/2024, n. 7704Provvedimento: Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7238 / 2022 RG, promossa da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. (cod. fisc. 07516911000) col procuratore domiciliatario avv. GRIECO ANTONIO PARTE ATTRICE contro : UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L. (cod. fisc. 01535380156) col procuratore domiciliatario avv. VITIELLO PAOLO IL LO OS (cod. fisc. NON INDICATO) contumace [ UM CH (cod. fisc. NON INDICATO) non ritualmente citato ] …Leggi di più...