Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 4.Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalita' con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;
b)dopo l'articolo 99, e' inserito il seguente:
« Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia e' sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia e' rilasciata secondo le modalita' previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia e' sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonche' sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalita' di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e' accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".».
Note art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati nazionale unica). - 1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione deldecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agliarticoli 88e92.
2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalita' con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.".
Entrata in vigore il 27 ottobre 2014

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi