procedimento di liquidazione.

Art. 29. Procedimento di liquidazione.

Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

Il decreto e' notificato a cura della parte istante.

Non e' obbligatorio il ministero di difensore.

Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 28.
Entrata in vigore il 23 luglio 1942

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