Art 10
Art. 10.
Indennita' lavoratori marittimi
1.Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2.L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3.Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Indennita' lavoratori marittimi
1.Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2.L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3.Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-01-09, n. 202300306Provvedimento:Leggi di più...- concessione demaniale marittima·
- decadenza concessione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- improcedibilità per carenza di interesse·
- inammissibilità per difetto di giurisdizione·
- mancato pagamento canoni concessori·
- modifica stato dei luoghi senza autorizzazione·
- ordinanza contingibile e urgente·
- rigetto istanza definizione agevolata canoni concessori·
- ripristino stato dei luoghi·
- sospensione concessione·
- violazione art. 49 L.R. Lazio n. 13/2007
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202300530Provvedimento:Leggi di più...- art. 133 cod. proc. amm.·
- art. 47 cod. nav.·
- concessione demaniale marittima·
- decadenza della concessione·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- mancato pagamento dei canoni·
- onere della prova·
- principio del buon andamento e imparzialità delle P.A.·
- proporzionalità e gradualità delle sanzioni·
- rideterminazione del canone concessorio·
- sospensione dei canoni·
- sospensione in via cautelare·
- stato di emergenza·
- violazione di legge
3. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-07-04, n. 202401443Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atto amministrativo·
- art. 17 CDFUE·
- art. 1, comma 122, LR 5 del 6.5.2013·
- art. 1 Protocollo Add.le CEDU·
- art. 37 Reg. C.N.·
- art. 39 codice della navigazione·
- canone concessorio·
- concessione demaniale marittima·
- concessione per finalità abitative·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- ingiusta manifesta·
- interpretazione art. 100 D.L. 104/2020·
- legittimità costituzionale della normativa concessoria·
- occupazione non materiale del bene demaniale·
- proporzionalità del canone concessorio·
- proporzionalità della disciplina concessoria·
- ricorso amministrativo·
- spese processuali·
- venire contra factum proprium·
- violazione art. 117 Cost.·
- violazione art. 3 Cost.·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione di legge
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-19, n. 202406493Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- errore di fatto revocatorio·
- graduazione della sanzione amministrativa·
- inadempimento dei canoni demaniali·
- principio di autosufficienza del ricorso·
- principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni·
- revocazione della sentenza·
- sospensione del giudizio·
- sospensione della concessione demaniale marittima·
- sospensione ope legis del pagamento dei canoni