Art 3

Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. (3) (4) ((5))
L'indennita' di cui al primo comma non e' computabile nella determinazione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017". ---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 25 gennaio 2021 (in G.U. 26/03/2021, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacche' per quegli anni non corrisposti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 6 agosto 2021 (in G.U. 24/09/2021, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".
Entrata in vigore il 24 settembre 2021

Sentenze224


  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-23, n. 202302991
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 1, comma 489, legge n. 147/2013·
    • bilanciamento tra interessi costituzionali·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • diritto all'autonomia e indipendenza della magistratura·
    • discriminazione nel trattamento retributivo·
    • divieto di cumulo delle retribuzioni·
    • interpretazione sistematica delle norme·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di proporzionalità·
    • retroattività delle norme

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-23, n. 202302978
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 1, comma 489, legge n. 147/2013·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • diritti dei magistrati contabili·
    • diritto alla pensione·
    • diritto alla retribuzione·
    • diritto amministrativo·
    • diritto costituzionale·
    • diritto del lavoro·
    • discriminazione·
    • gestioni previdenziali pubbliche·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • giurisprudenza europea·
    • interpretazione sistematica delle norme·
    • legittimità costituzionale·
    • limite massimo retributivo·
    • principio di legittimo affidamento·
    • retroattività delle leggi·
    • sostituzione del trattamento pensionistico con retribuzione·
    • violazione del sinallagma lavorativo

  • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-20, n. 202415861
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 10 d.lgs. 109/2006·
    • assegno alimentare·
    • autotutela amministrativa·
    • classi stipendiali dei magistrati·
    • diritti dei magistrati·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • indennità giudiziaria speciale·
    • rideterminazione dell'assegno alimentare·
    • sospensione cautelare·
    • sospensione obbligatoria e facoltativa

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202310819
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 11 d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160·
    • art. 23 d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109·
    • circolare CSM n. 20691 dell'8 ottobre 2007·
    • compensazione delle spese·
    • Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
    • difetto di interesse·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • perdita di anzianità·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione dalle funzioni e dallo stipendio·
    • tutela della privacy·
    • valutazione di professionalità
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