registro dei praticanti

Art. 33. Registro dei praticanti

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963

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