Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

Art. 2.Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive1.All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo ((e' sostituito dai seguenti)): «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, ((evidentemente)) finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. ((Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura)).»;
((a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2"));
b)al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
((b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni"));
c)dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Entrata in vigore il 21 ottobre 2014
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