procedimento

Art. 3. Procedimento1.Il ricorrente notifica preventivamente ((, anche con le modalita' di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)) una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresi' ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi. ((La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.))2.Il ricorso e' proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso puo' essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche' di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3.In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, puo' promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e' proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2011

Sentenze57


  • 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-30, n. 202401829
    Provvedimento:
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    • art. 12 della legge n. 36/2001·
    • azione collettiva ex d.lgs. n. 198/2009·
    • campagna informativa sui telefoni cellulari·
    • decreto ministeriale·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione·
    • informazione ai consumatori·
    • legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici·
    • natura regolamentare dell'atto amministrativo·
    • obbligo di provvedere·
    • principio di precauzione·
    • responsabilità politica degli organi di governo·
    • silenzio amministrativo·
    • tutela della salute pubblica

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-22, n. 202305031
    Provvedimento:
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    • art. 149 e 154 d.lgs. 152/2006·
    • art. 3 d.lgs. 198/2009·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • carenza di interesse·
    • class action pubblica·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interessi giuridicamente rilevanti e omogenei·
    • legittimazione ad agire·
    • onere della dimostrazione della legittimazione·
    • prova della rappresentatività dell'associazione·
    • schema tariffario delle utenze idriche·
    • sospensione del giudizio·
    • standard qualitativi e economici dei servizi pubblici·
    • tutela degli utenti dei servizi pubblici·
    • tutela processuale degli interessi collettivi·
    • violazione art. 100 c.p.c.·
    • violazione art. 24 Cost.·
    • violazione art. 39 c.p.a.·
    • violazione art. 4 legge 15/2009 e art. 1 d.lgs. 198/2009

  • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-03-16, n. 202304621
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 103 d.l. 34/2020·
    • art. 16 d.l. 34/2020·
    • art. 1 d.lgs. 198/2009·
    • art. 20 legge 241/90·
    • art. 31 c.p.a.·
    • art. 3 d.lgs. 198/2009·
    • diritti dei lavoratori·
    • disfunzioni sistematiche dell'azione amministrativa·
    • mancata conclusione dei procedimenti amministrativi·
    • misure di sanatoria per i lavoratori stranieri·
    • parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro·
    • procedimenti amministrativi di emersione·
    • rifiuto delle istanze di emersione·
    • rilascio del permesso di soggiorno·
    • ripristino della funzione amministrativa·
    • silenzio amministrativo·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • tempistica delle pratiche amministrative·
    • tutela dei diritti e degli interessi dei ricorrenti·
    • verifica dei requisiti per l'emersione

  • 5. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400296
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    • apertura aeroporto a voli passeggeri·
    • art. 101 Codice del Consumo·
    • art. 16 Costituzione·
    • art. 34 c.p.a.·
    • art. 3 d.lgs. n. 198/09·
    • azione di classe·
    • azione popolare·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di legittimazione ad agire·
    • discrezionalità amministrativa·
    • inadempimento amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso·
    • piani di sicurezza·
    • sostituzione processuale·
    • spazio-porto
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