contenuto della delega

Art. 1. Contenuto della delega1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a)prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b)prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
c)disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d)operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e)disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f)disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
g)regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h)individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i)regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l)regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m)prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n)prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';
o)operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p)ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita';
q)prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r)prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s)prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Entrata in vigore il 29 aprile 2016

Sentenze22


  • 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2023, n. 10080
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    • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202417388
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      • art. 4 D.Lgs. 116/2017·
      • cause di esclusione·
      • incompatibilità funzioni onorarie·
      • magistratura onoraria·
      • principio di legalità·
      • principio di massima partecipazione·
      • principio di tassatività·
      • tirocinio magistrati onorari·
      • titoli di preferenza·
      • trasferimento magistrati onorari

    • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202307032
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      • art. 106 Costituzione·
      • art. 29 d.lgs. n. 116/2017·
      • cessazione dall'incarico·
      • controlimiti ai trattati internazionali·
      • differenze tra magistratura onoraria e ordinaria·
      • diritti dei lavoratori a tempo determinato·
      • diritti dei pubblici dipendenti·
      • diritto alla pensione integrativa·
      • diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale·
      • giudice onorario·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • giurisprudenza costituzionale·
      • principio di legittimo affidamento·
      • principio di temporaneità degli incarichi onorari·
      • stabilizzazione dei magistrati onorari·
      • tutela dei diritti dei magistrati onorari·
      • violazione dei principi di trasparenza e partecipazione nell'attività amministrativa

    • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202307037
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      • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017·
      • cessazione dal servizio·
      • concorso pubblico·
      • differenze tra magistratura onoraria e togata·
      • direttive europee sul lavoro a tempo determinato e orario di lavoro·
      • diritto europeo·
      • equiparazione a magistrato professionale·
      • giudice di pace·
      • giurisprudenza Corte di Giustizia UE e Corte costituzionale·
      • principio di legalità e controlimiti costituzionali·
      • stabilità del rapporto di impiego·
      • tutela previdenziale e assistenziale

    • 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300304
      Provvedimento:
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      • art. 106 Cost.·
      • art. 117 Cost.·
      • art. 133 c.p.a.·
      • art. 135 c.p.a.·
      • art. 165/2001·
      • art. 2126 c.c.·
      • art. 234/2021·
      • art. 267 TFUE·
      • art. 29 d.lgs. 116/2017·
      • art. 36 Cost.·
      • art. 374/1991·
      • art. 92/2016·
      • Consiglio Superiore della Magistratura·
      • direttive UE·
      • diritto UE·
      • giudice di pace·
      • giurisdizione amministrativa·
      • indennità dei magistrati onorari·
      • lavoro a tempo determinato·
      • parità di trattamento·
      • procedura di infrazione UE·
      • rapporto di lavoro pubblico·
      • responsabilità disciplinare·
      • rinvio pregiudiziale·
      • tutela previdenziale e assistenziale
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