nomina a prefetto

Art. 9. Nomina a prefetto1.La nomina a prefetto e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
Con il decreto di costituzione e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
3.La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4.Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
5.Restano ferme le disposizioni dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 2):
"Art. 236 (Riserva di posti nella nomina di prefetto).
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 42 (Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza). - I dirigenti generali dell'amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.
I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella anzidetta qualifica.
L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'amministrazione civile puo' essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.
Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.
Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalita'.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento".
Entrata in vigore il 2 giugno 2000
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