abrogazioni e disapplicazioni

Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni1.Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a)gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente decreto;b)l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:
a)gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;b)gli articoli dal 4al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;c)l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
3.Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Entrata in vigore il 2 giugno 2000
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