copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti
Art. 37. Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti1.A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i commissariati del governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove unita'. I posti resi indisponibili verranno annualmente ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei dirigenti che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno. Nota all'art. 37:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, vedasi nelle note all'art. 1.