licenza

Art. 4. Licenza1.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
2.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
a)e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
b)e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3.La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
4.Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 150 del 1992:
«6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».
Entrata in vigore il 2 maggio 2005
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