valutazione di impatto ambientale

Art. 71. Valutazione di impatto ambientale1.In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
a)le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu' regioni;
b)le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c)gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d)le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
2.Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3.Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato e' subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita' competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorita' competente e soggetto proponente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
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