accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

Art. 50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
e statali e attribuzione di beni e risorse1.Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 )).
3.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 )).
4.Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entrata in vigore il 9 marzo 1999

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi