oggetto

Art. 1. Oggetto1.Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2.Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3.Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 21 maggio 1988 si procedera' alla ripubblicazione del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, del sopra citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 217/1986.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998

Sentenze101


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2018, n. 19042
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-24, n. 202309184
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      • annullamento parziale di regolamento·
      • canone COSAP·
      • compensazione delle spese·
      • competenza normativa degli enti locali·
      • decentramento amministrativo·
      • estensione delle norme agevolative·
      • giurisdizione amministrativa·
      • giurisdizione del TAR·
      • interpretazione normativa·
      • occupazione di suolo pubblico·
      • parità di trattamento·
      • principio di concentrazione delle tutele·
      • regolamento COSAP·
      • tariffa agevolata

    • 3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-15, n. 202308241
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 21 octies legge 241/90·
      • commissione esaminatrice·
      • concorso pubblico·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione amministrativa·
      • graduatoria concorsuale·
      • principio di anonimato·
      • principio di buon andamento·
      • principio di imparzialità·
      • principio di incompatibilità·
      • procedura concorsuale·
      • prova orale·
      • prova scritta·
      • rettifica di graduatoria·
      • sindacato giurisdizionale·
      • sindrome da disfunzione informatica·
      • svolgimento di attività incompatibili·
      • valutazione delle prove concorsuali·
      • violazione di legge

    • 4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-22, n. 202308668
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      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 21 octies legge 241/90·
      • commissione esaminatrice·
      • concorso pubblico·
      • criteri di valutazione delle prove·
      • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
      • disfunzioni informatiche·
      • graduatoria concorsuale·
      • incompatibilità dei commissari di concorso·
      • principio di buon andamento·
      • principio di ragionevolezza·
      • principio di uguaglianza·
      • prova scritta·
      • sospensione dell'anonimato·
      • violazione di principio di imparzialità

    • 5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-22, n. 202308673
      Provvedimento:
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      • concorso pubblico·
      • disfunzioni informatiche·
      • principio di anon·
      • reclutamento dirigenti scolastici
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