funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Art. 60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali1.Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a)alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b)alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c)alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
d)alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e)alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni.
a)alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b)alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c)alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
d)alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e)alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni.