registro italiano dighe - rid

Art. 91. Registro italiano dighe - RID1.Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. ((19))2.Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3.Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
---------------AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 170) che "Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso."
Entrata in vigore il 3 ottobre 2006

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