attivita' private sostitutive di funzioni amministrative

Art. 90. Attivita' private sostitutive di funzioni amministrative1.Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo' essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
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