conferimenti alle regioni e agli enti locali

Art. 161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali1.Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
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