regioni a statuto speciale

Art. 10. Regioni a statuto speciale1.Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998

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