Art 7

Art. 7.1.Nell'art. 6:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.";
b)il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.";
c)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.";
d)il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.";
e)il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio- sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.".
Note all'art. 7:
- Il D. Lgs. n. 257/1991 reca: "Attuazione della direttiva n. 82/76 CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione di medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".
Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 7:
"Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e' determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita'.
2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facolta' di medicina e della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con il programma del corso di stu- dio".
"Art. 7 (Requisiti di idoneita' delle strutture). - 1. I requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanita', tenuto conto:
a) della disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attivita' inerenti alla formazione specialistica;
b) del numero dei posti-letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
e) delle caratteristiche di professionalita' del personale presente nella struttura.
2. Le modalita' per la verifica dell'idoneita' e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge n. 421/1992 (gia' citata) e' il seguente:
"Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a-n) (omissis);
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' sulla base di princi'pi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'universita', regolino l'apporto all'attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le modalita' stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il corso di di- ploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento".
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogenita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico- formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono esssere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1993

Sentenze102


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