concorso pubblico
Art. 16. Concorso pubblico1.Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ((a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127)). Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b)diploma di istituto di istruzione secondaria (( superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ));
c)gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;
d)per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2.Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
3.La prova d'esame e' preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.
a)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ((a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127)). Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b)diploma di istituto di istruzione secondaria (( superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario ));
c)gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;
d)per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2.Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
3.La prova d'esame e' preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-28, n. 201705572Provvedimento:Leggi di più...- Art. 15 D.Lgs. 201/1995·
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