(agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)

Art. 44.(Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)1.E' istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2.L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
a)alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b)alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c)alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
d)alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
e)alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f)alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g)ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
3.Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
4.All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5.Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6.L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 422 del 1997, (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 4 (Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale). - 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a) (Omissis);
b) le funzioni m materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle rel- ative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753".
- L'art. 105 comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, cosi' recita:
"3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.".
- L'art. 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di svolgere la procedura di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego di cui all'art. 13 e la procedura di verifica di cui alI'art. 18, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza.
La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione nonche' i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.
2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi a detti criteri.
3. Uno Stato membro ritira l'autorizzazione ad un organismo che non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissine e gli altri Stati membri.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri pertinenti, viene interpellato il comitato che esprime il suo parere entro un periodo di tre mesi; in base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito alle modifiche necessarie affinche' l'organismo notificato possa conservare lo sta- tus che gli e' stato riconosciuto.
5. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati e' attuato a norma dell'art. 21, paragrafo 4".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114.
Entrata in vigore il 30 agosto 1999
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