(personale)

Art. 71.(Personale)1.Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2.Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
3.Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal ((comitato di gestione)) ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformita' con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a)disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b)detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
c)fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d)determina le regole per l'accesso alla dirigenza.
Entrata in vigore il 14 luglio 2003
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