(istituzione del ministero e attribuzioni)

Art. 23.(Istituzione del ministero e attribuzioni)1.E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
2.Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, ((comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,)) demanio e patrimonio statale, catasto e dogane Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3.Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)eb)della legge 15 marzo 1997,n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Entrata in vigore il 22 giugno 2023
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